[Il Mulino online, 13 maggio 2013]
L’11 aprile 2013 il M5S ha reso noto su Internet di aver raccolto € 774.208,05 e speso € 348.506,49 per l’ultima campagna elettorale. Mi pare così provata la tesi di un mio precedente articolo: questo partito ha condotto una campagna efficace, poco dispendiosa, basata solo su donazioni e volontariato, sebbene nelle democrazie occidentali i costi per le campagne elettorali degli ultimi anni abbiano raggiunto cifre iperboliche. Sennonché questa diffusione di dati rappresenta un miscuglio di autonomia ed eteronomia, ma capace al contempo di svelare una realtà sorprendente: oggi la legge non garantisce a tutti di conoscere facilmente (in Internet, da unica fonte) chi e quanto abbia finanziato un partito o un candidato per l’elezione a Camera e Senato, né prima, né durante, né dopo la campagna elettorale.
Nessuna norma imponeva al M5S questa diffusione.
Per accedere ai finanziamenti pubblici i partiti devono presentare (art. 12, l. 515/1993) a Camera e Senato i consuntivi di campagna elettorale (finanziamenti propri e da privati; spese), non pubblicati in Internet, controllati dalla Corte dei Conti con atto che è pubblicato in Internet e riporta solo il totale dei finanziamenti: ad es. per le elezioni 2008 risultano per il Popolo della Libertà € 52.673.186, per il PD € 19.787.787.
Ogni candidato deve presentare analogo consuntivo personale a Camera o Senato, nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale per un controllo di regolarità (artt. 7-14, l. 515/1993); questi consuntivi personali devono contenere le dichiarazioni congiunte (erogante, ricevente) sui finanziamenti o contributi da privati (art. 2, l. 441/1982). Tuttavia i consuntivi e i controlli non sembrano pubblicati in rete (v. i Collegi piemontese elaziale); le dichiarazioni devono essere pubblicate su bollettino cartaceo della rispettiva camera (art. 9, l. 441/1982) e possono essere pubblicate in rete grazie alla bontà dei singoli deputati.
Ulteriori dichiarazioni congiunte devono essere rese alla Camera (fra gli altri) da parlamentari, gruppi, partiti, quand’anche il finanziamento o contributo privato non sia erogato per campagna elettorale (art. 4, l. 659/1981), ma esse non sono accessibili in rete. Si è avuta di recente notizia sulla stampa di tali dichiarazioni (1.12.2012-30.04.2013), con dati complessivi rilevanti (€ 40.000.000).
Il M5S ha ricevuto tante “piccole” donazioni (per poche decine o centinaia di euro, al più € 2.500), ma non ha pubblicato i nomi dei donatori (solo iniziali, data, mezzo di pagamento).
La mancata pubblicazione dipende da una libera scelta del M5S, ma sarebbe difficile contestare l’omissione, se persino le dichiarazioni della l. 659/1981 (di fatto ignote) si devono rendere solo quando il contributo o finanziamento supera nell’anno € 5.000 (fino al 2012 la soglia era € 50.000). D’altronde non esistono limiti massimi e quelli soggettivi sono blandi: le amministrazioni e le società pubbliche non possono finanziare o contribuire, ogni altra società può farlo con decisione dell’organo competente iscritta a bilancio (art. 7, l. 195/1974), i singoli senz’altro.
Forse verrà un disvelamento: i futuri rendiconti annuali delle forze politiche (altro adempimento: art. 8, l. 2/1997) dovranno contenere l’identità di chi dona qualsiasi importo ed essere pubblicati open data in Internet (art. 9, l. 96/2012). Non è però chiaro se debba essere indicato anche chi dona per un’elezione; comunque il disvelamento verrà dal 2014 ed ex post, dopo il controllo di un nuovo organo, di cui finora si sanno il lungo nome e la composizione. Infine – ecco l’ironia – la mancata o irregolare presentazione o pubblicazione in Internet di questi rendiconti comporterà solo riduzioni dei finanziamenti pubblici, cui rinunciano alcune forze politiche (il M5S, i Radicali): quindi per esse la diffusione dei dati potrebbe continuare a dipendere dal loro buon cuore (volontà-capacità di trasparenza).
Il M5S ha indicato categorie di spesa liberamente definite, senza giustificativi, ringraziando i fornitori che non hanno richiesto compenso. Se il M5S rinuncia ai finanziamenti pubblici, è dubbio se debba presentare i consuntivi di campagna elettorale, preordinati ad accedere a tali finanziamenti, per i quali la legge almeno definisce le spese ammissibili imponendone la prova (artt. 11-12, l. 515/1993). Né è irrilevante sapere chi abbia fornito gratis un bene o servizio, perché questa è donazione e i beni o servizi donati hanno un valore economico, traducibile in denaro, che dunque si può indicare.
Da tempo si discute se abolire o ridurre i finanziamenti pubblici. Forse, anzi a maggior ragione occorre oggi rivedere anche la regolazione dei finanziamenti privati, che potrebbero divenire l’unica o principale fonte di sostentamento dei partiti, anzitutto concentrando in un’unica istituzione pubblica i flussi di dati in entrata dai partiti e in uscita su Internet, nonché il controllo. Credo che le esigenze di trasparenza e informazione di elettori e stampa debbano almeno essere bilanciate meglio con quelle di riservatezza, talvolta invocate con l’argomento secondo cui il possibile donante, sapendo che chiunque potrebbe facilmente sapere della donazione, sarebbe indotto a non donare per evitare ritorsioni; quindi quest’ultimo e il partito vedrebbero limitata la propria azione e i propri diritti costituzionali nella sfera politica. Argomento tutto da dimostrare.